BREVE RIEPILOGO SUGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
Il D.lgs. 81/2008 riordina la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, introducendo numerose novità. Infatti è stato ampliato il campo di applicazione della normativa di sicurezza a tutti i lavoratori, con o senza retribuzione, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro.

OBBLIGHI:
Stesura del Documento di valutazione dei rischi (DVR):

  • impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori individuando una serie aperta e dinamica di rischi presenti nell'ambito della propria attività;
  • la valutazione dei rischi deve essere conservata nella propria azienda, a disposizione degli Enti di controllo.

Nomina del RSPP:
il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione viene nominato dal Datore di lavoro con la funzione di coordinare l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. L’RSPP, in quanto tale, non riceve alcuna delega di funzione. E’ certamente possibile che l’RSPP abbia delle funzioni delegate, ma è comunque necessario un atto diverso dalla sua nomina: la delega di funzioni.
L’incarico può essere ricoperto dal:

  1. Datore di Lavoro (previo partecipazione ad un corso di formazione da 16/32/48 ore, in funzione della classe di rischio dell’azienda, così come previsto dall’accordo Stato Regioni del 21/12/2011);
  2. da un dipendente (previo partecipazione ad un corso di formazione da 60/100 ore);
  3. da un consulente esterno, che abbia partecipato alla formazione prevista.
Nomina del Medico Competente:
  • E' un medico dotato di una specializzazione in Medicina del Lavoro o equivalente;
  • Esegue la sorveglianza sanitaria, ovvero le visite mediche preventive e periodiche comprensive di accertamenti strumentali a tutti i dipendenti sottoposti a rischi lavorativi normati dal D.Lgs 81/08;
  • Effettua almeno un sopralluogo all’anno per valutare che siano rispettate le norme di sicurezza sia da parte del datore di lavoro (rispetto degli adempimenti normativi e delle indicazioni del servizio di Prevenzione e Protezione), che da parte dei lavoratori stessi (es. uso corretto DPI ecc.)
  • Collabora con il datore di lavoro ed il responsabile della Sicurezza (RSPP) alla valutazione dei rischi;
  • Nelle aziende oltre i 15 dipendenti, partecipa alla riunione annuale sulla sicurezza con il Datore di Lavoro, RSPP; RLS, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs.81/08.

Nomina dei Preposti (definizione di legge):
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può essere:

  • interno all'azienda, ovvero è un dipendente dell'azienda ed è direttamente eletto dai lavoratori; deve frequentare un corso formativo di 32 ore; il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL il nominativo del RLS; il nominativo del RLS va comunicato all'INAIL tramite portale sul sito www.inai.it. Tale comunicazione è obbligatoria e va ripetuta solo nel caso in cui venisse variato il nominativo del lavoratore incaricato.
  • esterno all'azienda, ovvero qualora l'elezione del RLS interno non avvenga, l'azienda con meno di 15 dipendenti, può avvalersi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), il quale viene eletto dalle organizzazioni sindacali in assemblee territoriali dei lavoratori;
Il RLS e il RLST sono consultati preventivamente sulla valutazione dei rischi, sull'individuazione e realizzazione della prevenzione nel luogo di lavoro e sulla formazione dei lavoratori.

Addetti all'emergenza (Antincendio e Primo Soccorso):
  • Il datore di lavoro deve nominare gli addetti al "Primo Soccorso" e all' "Emergenza Incendio", i quali non possono rifiutare e debbono essere formati;
  • Devono essere in grado di attuare tempestivamente i primi interventi e, nel caso si debba abbandonare il posto di lavoro, dirigere ed organizzare la corretta evacuazione;
  • Primo Soccorso, i corsi di formazione posso essere da 12/16 ore;
  • Emergenza incendio da 4/8/16 ore in funzione della classe di rischio incendio.

Formazione Lavoratori:
Ogni lavoratore deve ricevere una corretta ed adeguata informazione/formazione con numero variabile di ore 8/12/16, in funzione della classe di rischio dell’azienda, così come previsto dall’accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Formazione particolare:
Ogni lavoratore che effettua lavorazioni in quota, lavorazioni in spazi confinati, utilizza una macchina e/o attrezzatura pericolosa (es: carrello elevatore, gru, piattaforma elevabile, ecc) deve ricevere una corretta ed adeguata formazione con numero variabile di ore.

Datore di lavoro (definizione di legge):

  • è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Questa figura ha una serie di compiti definiti NON DELEGABILI (per i quali non hanno effetto le procure, le deleghe di funzione o ogni altro istituto giuridico) e per i quali è l’unico e il solo responsabile. Il datore di lavoro ha inoltre una serie di altri obblighi (vedi per esempio art. 18 D.lgs 81/08) che possono essere delegati.
  • Una delle prime decisioni che ha esaminato la nuova disciplina dettata dal D. Lgs. n. 81 del 2008 (in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro) ha evidenziato che tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili ex art. 17 del D. Lgs., neanche nell’ambito di imprese di notevoli dimensioni, rientrano:
    • la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, necessaria per la redazione del documento previsto dall’art. 28 del D. Lgs., che contiene non soltanto l’analisi valutativa dei rischi, ma anche l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
    • la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP).

Individuazione del datore di lavoro:
può accadere che in un’organizzazione siano presenti più soggetti con pari poteri decisionali e di spesa. Ciò accade frequentemente nelle società di persone, ma può accadere anche nelle SRL e SPA. In questi casi, le responsabilità sono condivise: in caso di violazione di norme, ciascuno di questi soggetti è destinatario di una autonoma ed intera sanzione, come previsto per il reato commesso. Diventa quindi necessario INDIVIDUARE un unico soggetto titolare di prerogative ed obblighi in materia di sicurezza del lavoro. Si ricorre, in questi casi, all’individuazione del datore di lavoro: un soggetto viene investito di tutti i poteri decisionali e di spesa, a scapito degli altri soggetti che, pur rimanendo plenipotenziari per ogni altro aspetto, non hanno più alcun ruolo nelle decisioni e nell’organizzazione della sicurezza in azienda.